Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

OMESSA QUANTIFICAZIONE, MEDIANTE CONTEGGI, DELLE SOMME RICHIESTE E MANCATA INDICAZIONE DEI NOMI DEI TESTIMONI NEL RICORSO INTRODUTTIVO DI UNA CAUSA DI LAVORO - Non comportano la nullità del ricorso (Cassazione Sezione Lavoro n. 12019 del 26 novembre 1998, Pres. De Tommaso, Rel. Stile).

Per aversi nullità del ricorso per omessa esposizione degli elementi di fatto su cui la domanda si fonda, non è sufficiente un'omissione meramente formale degli elementi richiesti dal n.4 dell'art. 414 c.p.c., occorrendo invece che di essi non sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione.
La nullità dell'atto introduttivo va esclusa anche nel caso in cui l'attore, pur omettendo la quantificazione in termini monetari, con apposito conteggio, abbia chiesto il pagamento di determinate spettanze retributive e indicato i relativi titoli, formulando in tal modo una pretesa suscettibile di immediata e completa reazione da parte del convenuto.
Inoltre qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza della relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 421, primo comma, c.p.c.; con la conseguenza che, in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori di cui all'art. 420 stesso codice, il Pretore, ove ritenga l'esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente l'ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio.
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