Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL MAGISTRATO PUÒ DIFFONDERE ATTRAVERSO LA STAMPA NOTIZIE SU UN PROCESSO IN CORSO AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTEZZA DELL'INFORMAZIONE - Ma non deve mettere a repentaglio lo svolgimento delle indagini ed è tenuto al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 11732 del 20 novembre 1998, Pres. La Torre, Rel. Roselli).

Ai fini della valutazione in sede disciplinare della diffusione da parte di un magistrato di notizie relative a un processo in corso, può farsi riferimento all'art. 6 del codice etico adottato dal comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati ai sensi dell'art. 58 bis del decreto legislativo n. 29/93. Secondo tale norma il magistrato "quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione di canali informativi riservati o privilegiati".
La volontà di rettificare imprecise notizie di stampa non può portare al sacrificio anche parziale dell'attività investigativa mediante la diffusione di notizie idonee a provocare il rischio di interferenza o di pregiudizio alle indagini in corso. Devono applicarsi in materia i principi affermati nella sentenza 8 giugno 1981 n. 100 della Corte Costituzionale, secondo cui, se è vero che i magistrati devono godere dei medesimi diritti di libertà, fra i quali quello di manifestazione del proprio pensiero, assicurati a tutti i cittadini da principi costituzionalmente sanciti, è altrettanto vero che l'esercizio dei suddetti diritti non è senza limiti, purchè questi siano posti dalla legge e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali. In tale sentenza inoltre è stato affermato che i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero per i magistrati si rinvengono negli artt. 101 e 104 della Costituzione, i quali, nello stabilire le regole fondamentali dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura, hanno introdotto nell'ordinamento veri e propri principi di valore assoluto, da tenere presenti non solo nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, ma anche "come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento" posto in essere dai singoli: tali principi sono diretti a garantire "la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione" e, in pari tempo, ad assicurare "quella dignità dell'intero ordine giudiziario, che la norma qualifica prestigio e che si concreta nella fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa".
Da queste argomentazioni devono trarsi le seguenti conclusioni: 1) dal bilanciamento dei contrapposti interessi deve essere ricavato il necessario equilibrio, al fine di contemperare esigenze egualmente garantite dall'ordinamento costituzionale; 2) riguardo ai magistrati, la libertà di pensiero riceve adeguata tutela come per qualsiasi altro cittadino; 3) sempre riguardo ai magistrati, deve essere peraltro vietato "l'esercizio anomalo" della libertà di pensiero, che sussiste quando siano violati i suddetti principi di imparzialità e di indipendenza; 4) la valutazione del comportamento posto in essere dal singolo magistrato deve essere compiuta dall'organo disciplinare indicato dalla legge, il quale deve accertare se il comportamento in questione sia conforme a quel modello, presente nell'opinione dei consociati, che corrisponde "alla natura e alla rilevanza degli interessi tutelati" e che é posto in "funzione del buon andamento dell'attività giudiziaria".
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