Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

I COLLEGHI DI UN LAVORATORE POSSONO ESSERE SENTITI COME TESTIMONI NELLA CAUSA DA LUI PROMOSSA CONTRO IL COMUNE DATORE DI LAVORO - Anche se abbiano a loro volta in corso analoghi giudizi nei confronti dell'azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 11753 del 20 novembre 1998, Pres. Santojanni, Rel. Evangelista).

E' diritto vivente quello per cui, in una controversia di lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato, a loro volta, altri separati, analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro, atteso che costoro, in relazione alla controversia suddetta, hanno un interesse di mero fatto, del quale il giudice può tener conto nel valutare la loro attendibilità, ma non hanno un interesse giuridicamente rilevante che comporti la loro legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in giudizio, interesse quest'ultimo che e' l'unico che comporta l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
In quest'ordine di idee, del resto, è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 421 comma 4 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, a seguito della riunione delle cause connesse di lavoro imposta dall'art. 151 disp. att. c.p.c., consentirebbe di interrogare liberamente persone che, per effetto della operata riunione, sono divenute parti e come tali risultano prive della capacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.: in effetti, il giudice delle leggi, ha riconosciuto che la riunione di controversie connesse in materia di lavoro (e di previdenza ed assistenza), disposta soltanto per identità di questioni, non priva le persone che rivestano la qualità di parte in alcune di esse, e siano ad un tempo indotte come testi di altre, della capacità a testimoniare sotto vincolo di giuramento, mentre rientra nel prudente apprezzamento del giudice del lavoro valutare le deposizioni rese sotto il vincolo di giuramento da coloro che siano stati sottoposti all'interrogatorio libero di parte previsto dall'art. 420 comma 1 cod. proc. civ.
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