Nel rito del lavoro il divieto di nuovi mezzi di prova in appello - ex art. 437 c.p.c. - non esclude che l'appellante possa produrre nuovi documenti, ferma peraltro la necessità - connessa al rispetto del principio del contraddittorio - che essi (a norma dell'art. 414, n. 5, richiamato dal successivo art. 434) siano indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado. Il secondo comma dell'art. 437 c.p.c. non impone affatto che la produzione del documento avvenga contestualmente al deposito dell'atto di impugnazione, essendo sufficiente che ne venga fatta menzione nell'atto di appello.
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