Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

POSSIBILITÀ DI PRODURRE DOCUMENTI IN GRADO DI APPELLO NEL PROCESSO DEL LAVORO -

Anche in un momento successivo al deposito del ricorso, purchè siano indicati nell'atto (Cassazione Sezione Lavoro n. 10497 del 2 novembre 1998, Pres. Lanni, Rel. Foglia).


Nel rito del lavoro il divieto di nuovi mezzi di prova in appello - ex art. 437 c.p.c. - non esclude che l'appellante possa produrre nuovi documenti, ferma peraltro la necessità - connessa al rispetto del principio del contraddittorio - che essi (a norma dell'art. 414, n. 5, richiamato dal successivo art. 434) siano indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado. Il secondo comma dell'art. 437 c.p.c. non impone affatto che la produzione del documento avvenga contestualmente al deposito dell'atto di impugnazione, essendo sufficiente che ne venga fatta menzione nell'atto di appello.
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