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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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RILEVANZA DISCIPLINARE DEGLI ERRORI DEL MAGISTRATO NELL'INTERPRETAZIONE E NELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - Quando denotino scarso impegno e ponderazione, approssimazione e limitata diligenza ovvero siano indice di un comportamento del tutto arbitrario (Cassazione Sezioni Unite n. 8667 del 1° settembre 1998, Pres. Fanelli, Rel. Genghini).
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Il magistrato N.P. è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di essere venuto gravemente meno al dovere di diligenza e di avere così compromesso la considerazione di cui il magistrato deve godere ed il prestigio dell'ordine giudiziario per avere, nell'esercizio delle funzioni di G.I.P. presso un Tribunale, disposto la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di una persona indagata per il reato di usura. La misura della pena prevista per questo reato all'epoca dei fatti attribuiti all'indagato (anni 1989-1990) non era tale da consentire la misura coercitiva, che è stata invece resa possibile dal D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992. La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha applicato al magistrato la sanzione dell'ammonimento.
Il magistrato ha impugnato questa decisione davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte per difetto di motivazione, sostenendo che l'errore attribuitogli non poteva essere ritenuto talmente grave da giustificare una sanzione disciplinare e che il Consiglio Superiore non aveva adeguatamente considerato le giustificazioni addotte per tale errore ed in particolare che, in un primo rapporto dei Carabinieri era stata prospettata la continuazione del reato fino al 1994. La Suprema Corte (Sezioni Unite n. 8667 del 1° settembre 1998, Pres. Fanelli, Rel. Genghini) ha accolto il ricorso del magistrato, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui il comportamento del magistrato può essere disciplinarmente censurabile anche con riguardo a provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni (e quindi nell'attività interpretativa ed applicativa di norme di diritto) solo quando tali atti siano idonei ad evidenziare scarso impegno e ponderazione, approssimazione e limitata diligenza, ovvero siano indice di un comportamento del tutto arbitrario, tale da incidere negativamente sul prestigio dell'Ordine Giudiziario.
La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata non abbia tenuto in considerazione alcuni elementi di fatto suscettibili di fuorviare il magistrato incolpato e tali da poter consentire di escludere che la sua condotta avesse dei caratteri di superficialità, di arbitrarietà, di scarso impegno, di approssimazione e di negligenza che connotano il comportamento disciplinarmente censurabile. La Corte ha aggiunto che non deve ritenersi che qualsiasi errore riguardante la libertà personale comporti una responsabilità disciplinare.
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