Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

MODIFICATO IL SISTEMA DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - In modo da assicurare che il destinatario ne abbia effettiva conoscenza (Corte Costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998, Pres. Granata, Red. Marini).

La Corte Costituzionale ha modificato il sistema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, in modo da assicurare che il cittadino, che non sia trovato in casa dal postino, abbia effettiva conoscenza dell'invio presso il suo domicilio di un atto giudiziario e possa provvedere a ritirarlo.
In particolare la Corte ha rilevato un'irrazionale differenza di regolamentazione tra la notifica eseguita personalmente dall'Ufficiale Giudiziario e quella effettuata a mezzo posta.
Qualora la notificazione venga eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario, questi, in caso di assenza del destinatario e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, deve, ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile: 1) depositare copia dell'atto nella casa comunale; 2) affiggere avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; 3) darne allo stesso notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora la notifica avvenga invece a mezzo posta, l'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, prevede solo l'obbligo a carico dell'agente postale, nelle stesse ipotesi di cui all'art. 140 del codice di procedura civile, di lasciare al destinatario della notifica l'avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale mediante affissione di tale avviso alla porta d'ingresso o immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, senza che di siffatto adempimento venga poi data notizia allo stesso destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La funzione propria della notificazione - ha osservato la Corte - è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Compete naturalmente al legislatore, nel bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, determinare i modi attraverso i quali tale scopo possa realizzarsi individuando altresì i rimedi per evitare che il diritto di agire in giudizio del notificante sia paralizzato da circostanze personali - come ad esempio l'assenza dalla abitazione o dall'ufficio - riguardanti il destinatario della notificazione.
Non sembra in ogni caso potersi dubitare - ha affermato la Corte - che la discrezionalità del legislatore incontri un limite nel fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli.
Pertanto la Corte, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998 (Pres. Granata, Red. Marini) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.
La Corte ha anche dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.
Data l'importanza della decisione ne pubblichiamo il testo integrale nella sezione Documenti.
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