Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL GIUDICE PER APPREZZAMENTI PERSONALI NEGATIVI ESPRESSI IN UDIENZA SUL RAPPRESENTANTE DELLA PUBBLICA ACCUSA - Con riferimento a ritenute carenze dell'attività istruttoria (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 902 del 15 dicembre 1999, Pres. Bile, Rel. Triola).

A seguito di azione disciplinare promossa dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, il pretore R.F. è stato rinviato a giudizio per rispondere delle seguenti incolpazioni:
1) avere, nel corso delle udienze penali, redarguito abitualmente gli avvocati, evidenziando il loro scarso livello di preparazione, tanto da determinare il risentimento della classe forense, manifestato anche con una nota di protesta inviata dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
2) avere, sempre nel corso delle udienze penali, mosso critiche continue e pesanti ai metodi e alle tecniche d'indagine della Procura della Repubblica nonché alla capacità professionale del P.M. di udienza, arrivando in un'occasione a lamentare il mancato inserimento nel fascicolo processuale di una perizia medico-legale prodotta dal P.M. in sede dibattimentale e rivolto a quest'ultimo la frase: "è una questione di intelligenza e di buona educazione", il che aveva determinato uno stato di grave disagio tra i vice procuratori onorari e gli ufficiali di P.G. delegati come P.M. d'udienza, al punto da indurre due di essi, a chiedere di essere esonerati dell'esercizio delle funzioni di P.M.;
3) avere sistematicamente preteso dagli imputati dai loro difensori l'adozione del patteggiamento, prospettando, altresì, in caso di rifiuto, l'ipotesi di pene più gravi, in esito al dibattimento.

Con decisione in data 7 gennaio 1999 la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha assolto il magistrato.
Con riferimento al primo capo di imputazione la sezione ha ritenuto che, sulla base delle deposizioni acquisite era da escludere che la condotta del Pretore fosse stata volutamente prevaricatrice e irrispettosa nei confronti degli avvocati presenti in udienza, dovendosi, al contrario, ritenere che la stessa era stata unicamente improntata ad estremo rigore e che era stata eccessivamente enfatizzata a causa di una iniziale difficoltà di rapporti tra i difensori delle parti ed il magistrato, che poteva essere apparsa come segno di mancanza della doverosa considerazione in cui deve essere tenuta la funzione svolta dalla difesa, ma che era stata, poi, definitivamente superata un volta compresa la diversità tra il ruolo ricoperto dall'avvocato e quello del giudicante.

Il superamento delle iniziali difficoltà nei rapporti tra il Pretore R. F. e gli avvocati era attestato da una nota del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, in cui si parlava di rientro nella normalità, nonché dal fatto che nessun rilievo sul comportamento tenuto in udienza dal magistrato era stato mosso nella riunione trimestrale ex art. 15 D. Leg. n. 273 del 1989, tra il Consigliere Pretore Dirigente, il Procuratore della Repubblica e il Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, essendosi, anzi, dato atto nel relativo verbale della regolarità del disbrigo degli affari penali.
Per quanto riguarda il secondo capo di imputazione la sezione disciplinare del Consiglio Superiore rilevava che gli episodi posti a fondamento dello stesso erano isolati e che i vice procuratori onorari interessati si erano doluti essenzialmente perché erano stati pubblicizzati dalla stampa.

In sostanza - secondo la sezione - il Pretore R.F., allorquando aveva mosso rilievi ai vice procuratori onorari, aveva inteso unicamente richiamare l'attenzione del rappresentante del pubblica accusa sull'osservanza delle norme processuali, in particolare in ordine alla corretta formulazione del capo di imputazione e sulle accertate carenze nella formazione del fascicolo del dibattimento, nonché sulla mancata effettuazione di indagini.
La sezione disciplinare ha ritenuto che in sostanza, il Pretore R.F., senza voler delegittimare il rappresentante della pubblica accusa, aveva inteso, anche se in modo criticabile, manifestare il suo rincrescimento per non essere stato posto in condizione, come, invece, sarebbe stato possibile, di conoscere il contenuto di atti importanti, nonché rivelare il suo disagio per non avere potuto esaminare i testi presenti e per essere stato costretto a farli comparire in Pretura una seconda volta.

Con riferimento al terzo capo di incolpazione la sezione disciplinare ha ritenuto che dalle prove acquisite non risultava la fondatezza dello stesso e che gli interventi del Pretore R.F. in sede di c.d. patteggiamento erano spiegabili con la necessità di controllare la correttezza processuale dell'intesa raggiunta dalle parti, soprattutto in ordine alla entità della pena.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministro di Grazia e Giustizia, con un unico motivo, concernente esclusivamente il proscioglimento del Pretore R.F. dagli addebiti di cui al secondo e terzo capo di imputazione.
Con riferimento al secondo capo di imputazione il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che nella decisione della sezione disciplinare manca qualsiasi motivazione in ordine ai criteri di valutazione seguiti al fine di ritenere giustificate le reazioni del Pretore R.F. di fronte alle presunte insipienza dei rappresentanti della pubblica accusa o alle presunta approssimazione delle indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 902 del 15 dicembre 1999, Pres. Bile, Rel. Triola), ha ritenuto fondata tale censura osservando che nella decisione impugnata, infatti, non è stato chiarito in base a quali criteri deontologici si deve ritenere ammissibile che il giudicante, secondo il quale sarebbe carente la attività svolta dalla pubblica accusa nella fase istruttoria, invece di porvi rimedio mediante l'uso dei normali strumenti processuali, possa pubblicamente fare (o inserire in provvedimenti giudiziari) apprezzamenti personali aventi ad oggetto il rappresentante della pubblica accusa di udienza (che, tra l'altro, potrebbe non essere il "responsabile") e giungere a profferire nei confronti dello stesso espressioni che possono avere rilevanza penale ("è una questione di intelligenza e di buona educazione").
Con riferimento specifico all'episodio il cui il Pretore R.F. ha espresso l'apprezzamento appena citato (a parte il fatto che non viene spiegato perché la "sete di giustizia" può giustificare comportamenti che dimostrano quella mancanza di buona educazione che, invece, si pretende imputare ad altri) è del tutto indimostrato che la reazione, ritenuta non spropositata da parte della decisione impugnata, sia stata determinata da un lodevole rispetto per i testimoni, costretti a comparire in Pretura per una seconda volta.

La Corte ha ritenuto inammissibile la censura concernente la decisione sul terzo capo di imputazione, in quanto richiedente rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.


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