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Legge e giustizia: mercoledė 17 aprile 2024
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IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEVE RISPETTARE CRITERI OGGETTIVI PRESTABILITI SIA QUANDO ASSEGNA I PROCESSI AI SOSTITUTI SIA QUANDO LI RISERVA A SČ STESSO - In applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 857 del 7 dicembre 1999, Pres. Bile, Rel. Vittoria).
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M.P., Procuratore della Repubblica, è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di avere assegnato a sé stesso procedimenti penali in violazione delle regole organizzative dell'ufficio e nonostante l'esistenza di ragioni di inopportunità perché a quei processi erano a vario titolo interessate persone a lui legate da vincoli di amicizia o da lui conosciute. La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura gli ha inflitto la sanzione della censura ed ha disposto il suo trasferimento d'ufficio.
Il magistrato ha impugnato questa decisione sostenendo tra l'altro che il Procuratore della Repubblica, in base all'ordinamento giudiziario può esercitare personalmente le funzioni del Pubblico Ministero invece di affidarle ai sostituti.
La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 857 del 7 dicembre 1999, Pres. Bile, Rel. Vittoria), ha rigettato il ricorso, affermando che il Procuratore della Repubblica anche quando assegna a sé stesso determinati procedimenti, deve rispettare criteri predeterminati ed oggettivi. Il terzo comma dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario - ha ricordato la Corte - dispone che "i titolari degli uffici del Pubblico Ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al Pubblico Ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati e della complessità delle indagini o del dibattimento".
Ai fini dell'applicazione di questa norma il Consiglio Superiore della Magistratura, nella circolare del 19 luglio 1991, ha affermato il dovere di organizzare l'ufficio del Pubblico Ministero secondo criteri di buon andamento, imparzialità e trasparenza, con l'indicazione di criteri predeterminati ed oggettivi per la ripartizione degli affari penali tra i magistrati ad esso addetti.
Questa regola - ha affermato la Suprema Corte - deve essere rispettata non solo per la distribuzione del lavoro tra i vari sostituti, ma anche ai fini di stabilire quali processi vadano assegnati al procuratore capo. Essa non è solo funzionale all'esigenza di assicurare che l'ufficio operi nel rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura - perché addita ai titolari degli uffici la necessità di un esercizio imparziale del potere di organizzazione e ne consente la verifica - ma assicura anche che i magistrati addetti agli uffici del Pubblico Ministero si comportino e appaiano attenersi, nell'esercizio delle loro funzioni, ai medesimi valori di imparzialità e indipendenza alla cui osservanza sono tenuti.
Questa direttiva - ha osservato la Corte - risulterebbe contraddetta sul piano logico se si accedesse alla tesi secondo cui il capo dell'ufficio possa decidere discrezionalmente quali processi trattare personalmente: enunciare criteri predeterminati di assegnazione degli affari sarebbe vano se la loro applicazione potesse dipendere da una scelta del capo dell'ufficio compiuta volta per volta.
Del resto - ha affermato la Corte - non è affatto impossibile prevedere ed enunciare criteri che, anche in uffici cui siano addetti molti magistrati, valgano non solo ad imporre oneri di informazione e consultazione da osservarsi in confronto del titolare dell'ufficio, ma a conservargli un'area di personale trattazione degli affari, anche attraverso il ricorso a meccanismi procedurali; in tal modo, per il fatto di costituire applicazione di criteri prestabiliti, la determinazione del capo dell'ufficio di trattare personalmente un affare, in caso di critiche, potrà essere adeguatamente giustificata e sottrarsi al dubbio di costituire frutto di una decisione presa in base a valutazioni personalistiche.
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