Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

RAPPORTI FRA L'AZIONE PENALE E QUELLA CIVILE PER LA TUTELA DEL DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO - Autonomia fra i due giudizi (Cassazione Sezione Lavoro n. 13377 del 1 dicembre 1999, Pres. Santojanni, Rel. Mammone).

Il nuovo modello dei rapporti tra l'azione civile e quella penale è improntato non più alla regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, desumibile dall'art. 3 del precedente cod. proc. pen., ma a quella della autonomia dei due giudizi. Con particolare riferimento al giudizio civile di danno, quale quello promosso dal lavoratore nei confronti del datore in relazione al comportamento che ha dato luogo all'infortunio, il codice di procedura penale vigente prevede che la sentenza penale dibattimentale irrevocabile ha efficacia di giudicato "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile" (art. 651 cod. proc. pen.).

Tuttavia, l'azione civile autonomamente esercitata prima che sia stata pronunziata sentenza penale di merito di primo grado, prescinde dall'esito del processo penale e dà luogo ad accertamento che è del tutto autonomo da quello penale (art. 652, c. 1). Mettendo a confronto le due norme, appare evidente che la legge intende consentire al danneggiato che non si sia costituito parte civile ed abbia esercitato tempestivamente l'azione civile:

a) in caso di sentenza di condanna, di valersi degli effetti del giudicato penale (art. 651, c. 1);

b) in caso di sentenza di assoluzione, di evitare che il giudicato esplichi effetti nei propri confronti (art. 652, c.1).


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