Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL GIUDICE DI PACE, ANCHE QUANDO DECIDE SECONDO EQUITÀ, DEVE RISPETTARE L'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - In materia di risarcimento del danno biologico (Cassazione Sezione Terza Civile n. 13340 del 29 novembre 1999, Pres. Duva, Rel. Calabrese).

  Il giudice di pace, anche quando decide secondo equità (trattandosi di causa il cui valore non eccede lire due milioni per risarcimento del danno da circolazione di veicoli) deve conformarsi alle norme di rango costituzionale in quanto poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria (art. 113 cod. proc. civ.) che prevede il giudizio equitativo. Pertanto il giudice di pace non può escludere il diritto al risarcimento del danno biologico derivante da lesioni fisiche comportanti uno stress psicologico, affermando che il risarcimento del danno biologico spetta soltanto in caso di postumi permanenti.

Infatti in materia il giudice di pace è tenuto a rispettare  l'art. 32 Cost. Rep. che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, con previsione di ampia portata che comporta il diritto al risarcimento del danno biologico anche nel caso in cui non sussistano postumi permanenti.


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