Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'ACCERTAMENTO DI UN FATTO PUÒ ESSERE CHIESTO AL GIUDICE SOLO IN FUNZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO - Salvo casi eccezionali predeterminati per legge (Cassazione Sezione Lavoro n. 12937 del 22 novembre 1999, Pres. Sommella, Rel. De Matteis).

La tutela giurisdizionale è tutela dei diritti (art. 24 Cost., art. 2907 cod. civ., artt. 99, 278 cod. proc. civ.). I fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi  (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 cod. proc. civ.; la verità di un documento: art. 220 cod. proc. civ. , verificazione di scrittura privata, e art. 221 cod. proc. civ., querela di falso). Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazione di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto. Più particolarmente, per quanto riguarda i diritti derivanti dalla tutela infortunistica, non può formare oggetto di domanda l'accertamento di un fatto nocivo, di grado tale da non costituire presupposto sufficiente per la nascita di un diritto alla rendita previdenziale. La domanda di mera qualificazione del fatto come infortunio in itinere, senza indicazione del diritto preteso, è dunque inammissibile, perché si risolve in una domanda di accertamento di mero fatto e non di un diritto.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it