Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

ESTINZIONE PER LEGGE DELLE CAUSE PREVIDENZIALI CONCERNENTI ALCUNE QUESTIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI DELLE PENSIONI AL MINIMO - Esclusi profili di illegittimità costituzionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 11579 del 14 ottobre 1999, Pres. De Tommaso, Rel. Battimiello).

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 23.12.1998 n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) secondo cui i giudizi in materia previdenziale aventi ad oggetto alcune questioni relative al diritto di integrazione al minimo delle pensioni sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

Deve in proposito ricordarsi che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, l. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto alla integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi, intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza ed a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime; finchè è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto" La disposizione che prescrive l'estinzione dei giudizi pendenti non suscita dubbi di illegittimità costituzionale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha individuato i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo, quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione, nella valutazione del rapporto con il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per la via legislativa. E tale valutazione è stata negativa, a causa del vulnus all'art. 24 della Costituzione, nei casi in cui la voluntas legis si è opposta alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sanciva l'estinzione, impedendo la realizzazione delle stesse (sent. n. 123 del 1987).

E' stata, invece, positiva, escludendosi la menomazione del diritto di azione, nei casi in cui la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, ancorché non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione, in quanto coerente con il riconoscimento ex lege del diritto fatto valere giudizialmente (sentt. n. 185 del 1981 e n. 103 del 1995). L'intervento legislativo attuato prima con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183, e poi con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36 è stato finalizzato ad appagare le aspettative dei pensionati al sollecito pagamento delle maggiori somme ad essi spettanti in forza delle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - le quali, modificando il precedente assetto normativo, hanno determinato il sorgere del relativo diritto - e, all'uopo, il comma 6 dell'art. 36 dell'ultima legge ha provveduto in merito alla copertura finanziaria dell'onere per l'erario. Questa normativa è certamente di segno positivo rispetto alle suddette aspettative, le quali, in virtù delle sentenze costituzionali, avevano bensì assunto il rango di diritti di credito, ma restavano tali in relazione ai tempi ed ai modi dell'adempimento. L'avvenuta determinazione ex lege degli indicati modi e tempi consente, pertanto, alla disposizione di superare positivamente il giudizio di congruità e legittima l'estinzione dei giudizi pendenti. Poiché tale estinzione non deriva dal potere dispositivo delle parti, ma dalla legge, va ritenuto altresì non irrazionale che ad essa segua la declaratoria di compensazione delle spese.


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