Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE CONTRO IL MINISTERO DELLE FINANZE PER COMPORTAMENTO VESSATORIO - Deve essere avanzata davanti al giudice ordinario (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 722 del 15 ottobre 1999, Pres. Iannotta, Rel.Carbone).

Deve essere proposta davanti al giudice ordinario e non davanti al giudice tributario la domanda di risarcimento del danno, per lesione dell'immagine e della reputazione professionale, avanzata nei confronti del Ministero delle Finanze dal contribuente che lamenti di essere stato sottoposto ad esecuzione forzata per un debito inesistente, con comportamento vessatorio ed ingiustificabile.

L'attività della p.a., anche nel campo tributario, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo; infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall'art. 97 Cost., la p.a. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 cod. civ., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale.


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