Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'AVVOCATO NON È PUNIBILE SE, NELLA DISCUSSIONE DI UN PROCESSO, PER ESIGENZE DIFENSIVE, PRONUNCIA PAROLE OFFENSIVE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO MINISTERO - Si applica l'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen. (Corte Costituzionale n. 380 del 7 ottobre 1999, Pres. Granata, Red. Mirabelli).

In base all'art. 343 del codice penale, chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. L'art. 598 cop. pen. prevede la non punibilità delle offese contenute degli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, quando le offese concernono l'oggetto della causa.

Un avvocato è stato processato davanti al Pretore di Brescia per il reato previsto dall'art. 343 cod. pen. con l'imputazione di avere pronunciato, nella discussione finale di un processo, frasi offensive nei confronti del Pubblico Ministero.

Il Pretore ha sollevato la questione di legittimità dell'art. 343 del codice penale, rilevando in primo luogo che non può ritenersi giustificato, in base agli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione il differente trattamento sanzionatorio delle offese arrecate dal difensore al Pubblico Ministero, rispetto al trattamento delle offese arrecate nelle medesime circostanze dal Pubblico Ministero al difensore, le quali integrano, invece il meno grave diritto di ingiuria (art. 594 cod. pen.).

In subordine il Pretore ha sollevato, sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 598 del codice penale nella parte in cui non prevede la non punibilità, stabilita per le offese contenute negli scritti o discorsi difensivi delle parti o dei loro patrocinatori, anche per le offese verso il Pubblico Ministero in interventi del difensore nel corso di un'udienza penale.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 380 del 7 ottobre 1999 (Pres. Granata, Red. Mirabelli), ha dichiarato infondata la prima questione, affermando che l'art. 343 cod. pen. risponde all'esigenza di assicurare una specifica protezione del prestigio degli organi di giustizia e che, sotto il profilo del principio di eguaglianza, la parità delle parti pubblica e privata, che è inerente al processo, non implica necessariamente che sia identica la qualificazione soggettiva di esse, né impone la eguaglianza del loro stato e della loro condizione al di là della "parità delle armi".

Anche la seconda questione è stata ritenuta infondata, ma con pronuncia "interpretativa di rigetto": la Corte ha ritenuto che la questione non si pone, perché all'art. 598 cod. pen. va data un'interpretazione diversa da quella adottata dal Pretore di Brescia. La Corte ha cioè affermato che l'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen. è applicabile anche quando il destinatario delle espressioni offensive sia il Pubblico Ministero. Se fosse diversamente interpretato - ha osservato la Corte - l'art. 598 cod. pen. assicurerebbe l'assoluta libertà di espressione ad una sola delle parti in giudizio, giacché l'esimente opererebbe per le espressioni usate dal Pubblico Ministero ma non per quelle del difensore; per altro verso la libertà difensiva che lo stesso legislatore ha voluto fosse esercitata senza remore alcuna, verrebbe garantita solo parzialmente e nei confronti di alcuni soggetti. Pertanto, secondo la Corte, l'avvocato che nella discussione di un processo penale, per esigenze di difesa, usi parole offensive nei confronti del Pubblico Ministero, non è punibile.

Pubblichiamo il testo integrale della decisione nella sezione Documenti.


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