Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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FIDUCIARIO DI REDAZIONE IN AZIENDA TELEVISIVA PRIVATA - Riconosciuto rappresentante sindacale aziendale in base all'art. 19 St. Lav.(Pretore di Milano 31 ottobre 1997).

L'emittente televisiva Sei Milano s.r.l. impiega per i servizi di informazione numerosi giornalisti con qualifica di "telereporter" ai quali applica il contratto nazionale concluso tra la Federazione Radio Televisioni, F.R.T. e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e pochi altri giornalisti cui applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. Tra il giugno e il luglio del 1997 ventisei dipendenti di Sei Milano, giornalisti con qualifica di telereporter, si sono iscritti all'Associazione Lombarda Giornalisti, aderente alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana ed hanno eletto un "fiduciario" di redazione, figura prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico concluso tra la Fnsi e la Federazione Italiana Editori Giornali. Pur avendo ricevuto dall'Alg la comunicazione della nomina del fiduciario, l'azienda ha avviato una procedura di consultazione per collocamento di personale in cigs senza convocarlo ed ha concluso in materia un accordo con il sindacato Slc Cgil, sospendeva poi dal lavoro 53 dipendenti tra cui lo stesso fiduciario.

L'Alg ha proposto davanti al Pretore di Milano un ricorso per comportamento antisindacale sostenendo che la Sei Milano avrebbe dovuto riconoscere il fiduciario eletto dai suoi iscritti e consultarlo in occasione della procedura per la Cigs. L'emittente si è difesa sostenendo che essa non era tenuta a riconoscere il fiduciario perché questa figura di rappresentante sindacale è prevista solo dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, e non da quello concluso dalla Frt, da ritenersi non applicabile nella sua azienda. Il Pretore con ordinanza del 31 ottobre 1997 (Est. Marasco) ha accolto il ricorso in quanto, pur escludendo l'applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico per mancata iscrizione di Sei Milano alla Fieg, ha ritenuto che al fiduciario eletto dai telereporter vadano riconosciute le prerogative previste dall'art. 19 St. Lav. per il rappresentante sindacale aziendale.


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