Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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TRATTAMENTO DEI GIORNALISTI DIPENDENTI DI EMITTENTI TELEVISIVE PRIVATE - Il contratto nazionale di lavoro giornalistico non è direttamente applicabile, ma può essere utilizzato ai fini dell'adeguamento della retribuzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 8825 del 9 settembre 1997).

M.O. dopo aver lavorato per la s.r.l. Tesa TV di Bologna, come addetto ai servizi giornalistici, dal giugno 1989 al febbraio 1990, con trattamento di collaboratore autonomo, ha chiesto di essere inquadrato come dipendente ed è stato in seguito a ciò verbalmente licenziato. Egli ha chiesto al locale Pretore l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la dichiarazione di inefficacia del licenziamento e la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze di retribuzione, determinandole con riferimento al contratto nazionale di lavoro giornalistico. La datrice di lavoro si è difesa negando che M.O. fosse stato impiegato in condizioni di subordinazione e sostenendo comunque che il contratto nazionale di lavoro giornalistico era inapplicabile e che invece si doveva fare riferimento al contratto collettivo per i dipendenti di aziende televisive private sottoscritto dalla FRT cui essa aderiva. Il Pretore ha accolto la domanda. Il Tribunale ha rigettato l'appello dell'azienda in quanto ha ritenuto che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dovesse essere desunta dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto M.O. realizzava servizi ed interviste dando le necessarie indicazioni ai tecnici, era inserito nei tempi di lavoro settimanali, svolgeva le stesse mansioni dei redattori collaborando alle trasmissioni sportive a lui assegnate, rielaborava le notizie di agenzia e svolgeva il lavoro di archivio affidatogli dalla coordinatrice, assicurava la presenza continuativa per i servizi sportivi la domenica e il lunedì, assentandosi solo per partecipare ad altri incarichi, partecipava alle riunioni operative dalle quali erano esclusi i collaboratori occasionali e veniva retribuito a scadenze fisse. Quanto al trattamento economico il Tribunale ha escluso l'applicabilità del contratto collettivo per i dipendenti di aziende televisive private, osservando che esso concerne gli altri operatori del settore e non i giornalisti ed ha invece ritenuto applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico che include espressamente nel suo campo di applicazione i giornalisti addetti alle emittenti televisive.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8825 del 9 settembre 1997, Pres. Pontrandolfi, Rel. La Terza) ha rigettato il ricorso dell'azienda nella parte diretta contro l'accertamento della subordinazione, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri distintivi tra lavoro subordinato e lavoro autonomo dando rilievo allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa. La Corte ha invece ritenuto fondate le censure rivolte dalla datrice di lavoro alla decisione del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha ritenuto direttamente applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico nonostante che l'impresa non fosse iscritta alla Federazione Italiana Editrice Giornali, ma alla FRT ed applicasse agli altri dipendenti il contratto collettivo del settore radiotelevisivo privato.

La Corte ha richiamato la recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 2665 del 1997, che ha ritenuto non più applicabile, in quanto propria del regime corporativo, la norma recata dall'art. 2070, primo comma, cod. civ. secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina in base all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore ed ha affermato che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni stipulanti e coloro che, esplicitamente o implicitamente al contratto abbiano dato adesione. La Corte ha però rilevato che il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al contratto da essa applicato può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, precisando che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost. Rep. e che l'adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito.

Perciò la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha ritenuto direttamente applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico, affidando al giudice di rinvio il compito di applicare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite e quindi di stabilire se il trattamento economico previsto da tale contratto debba essere riconosciuto al lavoratore ai fini dell'adeguamento della sua retribuzione.


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