Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA FALSA REGISTRAZIONE DI PRESENZA PUÒ ESSERE RITENUTA NON SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO - In considerazione di altre circostanze (Cassazione Sezione Lavoro n. 9414 del 20 aprile 2007, Pres. Senese, Rel. Celentano).

Gennaro B. dipendente della s.r.l. Ristop con mansioni di responsabile di filiale è stato licenziato, nell'aprile del 1998, con l'addebito di avere sottoscritto la scheda di presenza del giorno di Pasqua, pur non avendo lavorato. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Avellino sostenendo tra l'altro che, anche se non era stato presente la domenica di Pasqua, egli aveva lavorato il giorno successivo, per oltre 20 ore, dalle 2,45 alle 21,30. Sia il Pretore che la Corte d'Appello di Napoli hanno ritenuto illegittimo il licenziamento, in quanto hanno escluso che la condotta tenuta dal lavoratore fosse idonea a far venire meno la base fiduciaria del rapporto. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9414 del 20 aprile 2007, Pres. Senese, Rel. Celentano) ha rigettato il ricorso. La Corte napoletana - ha osservato la Cassazione - ha accertato la sussistenza della violazione contestata ma, in considerazione del notevole impegno lavorativo (reordinatamene) espletato nella successiva giornata del lunedì, ha ritenuto che l'illecito, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, non fosse tale da compromettere in modo grave il necessario livello di fiducia esigibile da chi ricopriva il delicato incarico di preposto ad una filiale dell'azienda; non meritasse, quindi, la massima sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Si tratta - ha concluso la Corte - di un apprezzamento di fatto congruamente motivato, avverso il quale la Ristop oppone una diversa valutazione, come tale inammissibile in questa sede.


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