Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA MADRE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE PER LA MORTE DEL FIGLIO STUDENTE IN SEGUITO A INCIDENTE STRADALE - In considerazione della possibilità che egli l'avrebbe aiutata con i suoi futuri guadagni (Cassazione Sezione Terza Civile n. 4791 del 1 marzo 2007, Pres. Preden, Rel. Travaglino).

Maria M. ha chiesto al Tribunale di Roma di condannare Aldo T. e la compagnia di assicurazioni Assitalia al risarcimento del danno morale e patrimoniale da lei subito per la morte del giovane figlio Camillo, deceduto in seguito ad un incidente stradale. Il Tribunale ha accertato la responsabilità di Aldo T. ed ha condannato i convenuti al risarcimento del danno morale, mentre ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale osservando che il giovane, all'epoca del suo decesso, non svolgeva alcuna attività lavorativa, né aveva acquisito alcuna qualifica professionale (risultava dagli atti che egli frequentava un corso di elettronica e svolgeva attività sportiva amatoriale), sì che non era presumibile che egli avrebbe trovato in breve tempo lavoro, né che il suo stipendio gli avrebbe eventualmente permesso di versare un contributo alla madre. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma. Maria M. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 4791 del 1 marzo 2007, Pres. Preden, Rel. Travaglino) ha accolto il ricorso. La Corte di Roma - ha osservato la Cassazione - ha omesso di considerare che un giovane studente in elettronica, unico figlio convivente con la madre, peraltro vedova, avrebbe, del tutto prevedibilmente, di lì a breve terminato gli studi e prodotto reddito, contribuendo, con alto grado di probabilità, al ménage familiare, in considerazione della qualità di modestissima pensionata della madre. Ricorre, pertanto, nella specie, sul piano ipotetico - ha affermato la Corte - la concreta presunzione, basata su criteri ragionevolmente probabilistici alla luce delle circostanze del caso concreto, che il giovane deceduto, anche per il tipo di studi intrapreso, avrebbe trovato utile impiego, la cui concreta retribuzione, al di là della ipotetica entità, sarebbe senz'altro stata devoluta in parte qua ai bisogni familiari, attesane la condizione di unico figlio convivente di Maria M.

La Cassazione ha rinviato la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.


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