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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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PER OTTENERE IL TRATTAMENTO DI MATERNITÀ NON È INDISPENSABILE CHE LA LAVORATRICE PRODUCA LE PREVISTE CERTIFICAZIONI - Se, di fatto, il datore di lavoro è a conoscenza di quanto verificatosi (Cassazione Sezione Lavoro n. 3620 del 16 febbraio 2007, Pres. De Luca, Rel. Monaci).
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Maria T., dipendente della Ditta La Scaurese, dopo avere avuto un bambino, è stata licenziata al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità. Ella ha chiesto al Pretore di Napoli di dichiarare la nullità del licenziamento per violazione della normativa posta a tutela delle lavoratrici madri, di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro e di condannare l'azienda al pagamento della retribuzione dovuta dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. L'azienda si è difesa sostenendo, tra l'altro, che la dipendente non aveva presentato né il certificato di gravidanza né quello di assistenza al parto, né quello di esistenza in vita del bambino. Il Pretore ha dichiarato nullo il licenziamento ed ha ordinato la reintegrazione di Maria T. nel posto di lavoro, ma non ha riconosciuto il suo diritto a percepire la retribuzione maturata nel periodo dal licenziamento alla reintegrazione. In grado di appello il Tribunale di Napoli, oltre a confermare la nullità del licenziamento e l'ordine di reintegrazione, ha condannato l'azienda al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al licenziamento, osservando che dagli atti processuali risultava l'effettiva conoscenza, da parte del datore di lavoro, della gravidanza e della maternità. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale di Napoli, tra l'altro, per non avere attribuito rilevanza alla mancata presentazione da parte della lavoratrice, della documentazione relativa alla maternità.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3620 del 16 febbraio 2007, Pres. De Luca, Rel. Monaci) ha rigettato il ricorso. E' vero - ha osservato la Corte - che la lavoratrice è tenuta a presentare al datore di lavoro e all'istituto assicurativo il certificato di gravidanza, e che, come prevede l'art. 4, terzo comma, del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, "la mancata prestazione di lavoro durante il tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione non dà luogo a retribuzione", ma questo non significa che la presentazione del certificato sia indispensabile, anche soltanto al fine limitato del diritto alla retribuzione, e che non possa essere sostituita, a tutti gli effetti, dalla conoscenza effettiva, ottenuta anche altrimenti, che il datore di lavoro abbia avuto dello stato di gravidanza della lavoratrice. Quello che rileva, e che condiziona il diritto alla retribuzione - ha affermato la Corte - , è, in realtà, il fatto sostanziale della conoscenza da parte del datore di lavoro dello stato di gravidanza della dipendente, non il fatto formale dell'invio del certificato medico. Altrettanto vale, del resto, per quel che riguarda il parto e l'esistenza in vita del bambino: quello che rileva ai fini del diritto alle prestazioni collegate a questi eventi è la conoscenza effettiva che ne abbia il datore, non l'invio delle relative certificazioni mediche. Nel caso in esame - ha precisato la Corte - occorreva accertare perciò se in concreto la società La Scaurense avesse avuto conoscenza della gravidanza della signora Maria T.; il Tribunale di Napoli ha compiuto questa indagine ed è giunto alla conclusione che era "indiscussa la preventiva conoscenza" da parte della società "dello stato di gravidanza della dipendente, chiaramente evincibile dalla documentazione versata in atti, relativa alla corrispondenza intercorsa tra le parti". Di conseguenza la dipendente aveva diritto alla retribuzione intera, indipendentemente dal fatto formale della trasmissione, o meno, del certificato medico.
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