Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IL GIUDICE PUÒ FARE RIFERIMENTO A UN CONTRATTO COLLETTIVO DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLE PARTI - In base all'art. 36 Cost. Rep. (Cassazione Sezione Lavoro n. 14625 del 22 giugno 2007, Pres. Senese, Rel. Nobile).

Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle regioni di diritto sulle quali questa si fonda è ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ciò implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione per vizi di motivazione.

La suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato a somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici.


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