Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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NELLA COMUNICAZIONE DI APERTURA DI UNA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE DEVONO ESSERE INDICATI I PROFILI PROFESSIONALI DEI LAVORATORI IN ESUBERO - Non le categorie di inquadramento (Cassazione Sezione Lavoro n. 13989 del 15 giugno 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Celentano).

Per la procedura di riduzione del personale il comma 3 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 dispone che la comunicazione iniziale alle rappresentanze sindacali ed alle associazioni di categoria, di cui al comma 2, deve contenere l'indicazione, fra l'altro, dei profili professionali del personale eccedente.

Quello che assume rilievo, all'interno della unità produttiva interessata all'esubero, è dunque il profilo professionale e non la categoria di inquadramento. Basta osservare che l'art. 4 citato menziona, sì, la categoria, ma solo tra i dati da comunicare una volta che la procedura si è esaurita (comma nono); mentre il comma terzo, come si è sopra evidenziato, fa esclusivo riferimento, nel delimitare il novero dei lavoratori oggetto della scelta, al profilo professionale.

La mancata indicazione, richiesta dalla legge, dei profili professionali può essere irrilevante solo nel caso, non prospettato, di una unità produttiva nella quale tutti gli operai hanno lo stesso profilo professionale. In tutti gli altri casi opera la sanzione della inefficacia del recesso, disposta dall'art. 5, comma 3, della legge n. 223/91, in relazione all'inosservanza delle procedure richiamate dall'art. 4, comma 12. La violazione delle procedure di cui alla legge 223/91 può essere fatta valere anche dai lavoratori, essendo irrilevante che le organizzazioni sindacali non abbiano mosso rilievi o che abbiano perfino raggiunto un accordo con l'imprenditore


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