Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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I TITOLARI DELLE IMPRESE COLTIVATRICI DIRETTE RISPONDONO ALL'ESTERNO PER L'INTERA AZIENDA - Anche per il pagamento dei contributi unificati (Cassazione Sezione Lavoro n. 68 dell'8 gennaio 2007, Pres. Mercurio, Rel. Monaci).

I titolari delle imprese coltivatrici dirette rispondono all'esterno per l'intera azienda a molteplici effetti e, in particolare, per il pagamento dei contributi unificati. Le imprese e per esse i loro titolari sono portatori di un preciso interesse alla individuazione dei componenti dell'impresa stessa soggetti alle diverse assicurazioni obbligatorie e alla determinazione delle contribuzioni corrispondenti. Ai sensi dell'art. 10 della legge 9 febbraio 1963 n. 9, sono tenuti, infatti, a presentare le dichiarazioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi o per le relative variazioni, ed obbligati al pagamento dei contributi risultanti dagli elenchi nominativi (previsti nel quarto comma dell'art. 11 della legge) degli assicurati.

I titolari sono legittimati perciò a contestare l'iscrizione oppure la mancata iscrizione negli elenchi dei membri della famiglia colonica, e di farlo sia in via amministrativa (dato che il quinto comma dello stesso art. 11 attribuisce a chiunque ne abbia interesse la facoltà di ricorrere alla commissione prevista dal successivo art. 12), sia occorrendo, in via giudiziaria, come ammesso espressamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. S.U. 11.11.83 n. 6691; nello stesso senso 7.2.1985 n. 965; 8.4.1987 n. 464).

Sussiste però anche un diritto all'iscrizione del singolo lavoratore direttamente interessato. Contrariamente a quanto avviene nella normalità dei rapporti di assicurazione sociale obbligatoria, caratterizzati dalla automaticità delle prestazioni, in questo caso il diritto del lavoratore all'iscrizione comporta non soltanto la possibilità, ma la necessità stessa di una sua partecipazione al giudizio. In questo caso, infatti, oggetto della domanda del titolare dell'impresa diretta coltivatrice è lo stesso rapporto assicurativo del quale è parte anche il lavoratore, e la determinazione di esso non può che essere unica per entrambi, mentre la sentenza pronunziata nei confronti di una sola parte risulterebbe inutiliter data perché inidonea a regolare compiutamente il rapporto controverso.


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