Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'IMMEDIATEZZA NON È UN REQUISITO DI VALIDITÀ DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - In relazione al diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n. 27101 del 19 dicembre 2006, Pres. Mercurio, Rel. D'Agostino).

Il requisito della immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla contestazione degli addebiti, elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina con riferimento al licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, mal si adatta al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, se non altro perché in questa forma di licenziamento manca la preventiva contestazione degli addebiti e la ragione del recesso può essere espressa dal datore di lavoro nello stesso provvedimento espulsivo. Le ragioni di garanzia di difesa e di tutela del lavoratore, ed in particolare l'esigenza di evitare che il lavoratore possa essere esposto a tempo indeterminato al pericolo del licenziamento per i fatti contestatigli, non sussistono nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel quale occorre solo controllare che esistano in concreto le esigenze organizzative poste dal datore di lavoro a fondamento del provvedimento espulsivo.


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