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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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L'IMMEDIATEZZA NON È UN REQUISITO DI VALIDITÀ DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - In relazione al diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n. 27101 del 19 dicembre 2006, Pres. Mercurio, Rel. D'Agostino).
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Il requisito della immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla contestazione degli addebiti, elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina con riferimento al licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, mal si adatta al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, se non altro perché in questa forma di licenziamento manca la preventiva contestazione degli addebiti e la ragione del recesso può essere espressa dal datore di lavoro nello stesso provvedimento espulsivo. Le ragioni di garanzia di difesa e di tutela del lavoratore, ed in particolare l'esigenza di evitare che il lavoratore possa essere esposto a tempo indeterminato al pericolo del licenziamento per i fatti contestatigli, non sussistono nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel quale occorre solo controllare che esistano in concreto le esigenze organizzative poste dal datore di lavoro a fondamento del provvedimento espulsivo.
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