|
Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
|
QUANDO PER IL CONTRATTO COLLETTIVO NON SIA STABILITA LA SCADENZA, LE PARTI POSSONO FARNE CESSARE UNILATERALMENTE L'EFFICACIA - Mediante disdetta (Cassazione Sezione Lavoro n. 27031 del 18 dicembre 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo).
|
Qualora un contratto collettivo venga stipulato senza l'indicazione di una scadenza, la relativa mancanza non implica che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia col principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. ed in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione - deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare unilateralmente l'efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale. A ciò non è di ostacolo il disposto dell'art. 1373 cod. civ. che, regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalla parti, nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|