Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

QUANDO PER IL CONTRATTO COLLETTIVO NON SIA STABILITA LA SCADENZA, LE PARTI POSSONO FARNE CESSARE UNILATERALMENTE L'EFFICACIA - Mediante disdetta (Cassazione Sezione Lavoro n. 27031 del 18 dicembre 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo).

Qualora un contratto collettivo venga stipulato senza l'indicazione di una scadenza, la relativa mancanza non implica che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia col principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. ed in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione - deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare unilateralmente l'efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale. A ciò non è di ostacolo il disposto dell'art. 1373 cod. civ. che, regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalla parti, nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo.


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