Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'EX CONIUGE IN SEGUITO A UN'EREDITÀ NON PUÒ AVERE EFFETTI SULL'ENTITÀ DELL'ASSEGNO DIVORZILE DA LUI DOVUTO - Non v'è collegamento con la situazione patrimoniale determinatasi durante il matrimonio (Cassazione Sezione Prima Civile n. 12687 del 30 maggio 2007, Pres. Luccioli, Rel. Felicetti).

Claudia B., ex moglie di Claudio Q., ha chiesto al Tribunale di Roma un aumento dell'assegno divorzile posto a carico dell'ex marito, sostenendo che le condizioni economiche del medesimo erano migliorate, dopo il divorzio, per effetto di beni lasciatigli in eredità dalla madre. Il Tribunale ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma che aumentato l'assegno dovuto dall'ex marito, in considerazione del miglioramento della sua posizione patrimoniale verificatosi per effetto dell'eredità materna. Claudio Q. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 12687 del 30 maggio 2007, Pres. Luccioli, Rel. Felicetti) ha accolto il ricorso. Il legislatore, subordinando la revisione dell'assegno alla sopravvenienza di giustificati motivi - ha osservato la Corte - non ha inteso stabilire un automatismo fra i miglioramenti della situazione economica del coniuge obbligato, successivi al divorzio, e l'aumento dell'assegno; ciò in primo luogo perché, ove la richiesta di modifica venga a fondarsi unicamente su tali miglioramenti, è necessario che si valuti se ed in quale misura il coniuge che richieda la rivalutazione dell'assegno possa ritenersi titolare di un affidamento a un tenore di vita correlato a detti miglioramenti, in relazione alla loro natura. In particolare - ha affermato la Corte - occorre accertare se detti miglioramenti siano rapportabili all'attività svolta, in costanza di matrimonio, o al tipo di qualificazione professionale dell'onerato; fra tali incrementi non possono ricomprendersi i miglioramenti dovuti ad eredità ricevute dall'onerato dopo il divorzio, risultando i relativi incrementi reddituali privi di collegamento con la situazione economica dei coniugi durante il matrimonio e con il reciproco contributo datosi nel corso di esso. Le aspettative ereditarie - ha rilevato la Corte - sono infatti, sino al momento dell'apertura della successione, prive, di per sé, di valenza sul tenore di vita matrimoniale e giuridicamente inidonee a fondare affidamenti economici; con la conseguenza che, mentre le successioni ereditarie che si verifichino in costanza di convivenza coniugale, incidendo sul tenore di vita matrimoniale, concorrono a determinare la quantificazione dell'assegno dovuto dal coniuge onerato, quelle che si verifichino dopo non sono idonee ad essere valutate.


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