Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE È FINALIZZATA ESCLUSIVAMENTE ALLA TUTELA DELLA PROLE - Anche se ha riflessi economici (Cassazione Sezione Prima Civile n. 10994 del 14 maggio 2007, Pres. Luccioli, Rel. Petitti).

In  materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla legge n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla legge n. 74 del 1987, art. 11), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui é cresciuta e non può essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 cod. civ. e 5 legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente gli assegni; pertanto, la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.

La giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, condivisa dalle successive e, tra queste, per citare le più recenti da Cass. n. 661 del 2003; n. 13736 del 2003; n. 12309 del 2004; n. 22500 del 2004) può ormai dirsi consolidata nel senso che, anche sotto il vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito la legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, la disposizione contenuta nel comma 6 della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a quest'ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. In assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa é cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali é destinato unicamente l'assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it