Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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REVISIONE O SOPPRESSIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE IN CASO DI SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEGLI EX CONIUGI - Necessario un rigoroso accertamento (Cassazione Sezione Prima Civile n. 10133 del 2 maggio 2007, Pres. Losavio, Rel. Del Core).

Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile - previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 - postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca, tout court, dell'assegno divorzile, è indispensabile, poi, procedere al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge titolare dell'assegno abbia acquisito la disponibilità di mezzi idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere siccome posto a suo carico. Dunque, ferma la finalità assistenziale dell'assegno di divorzio, che deve assicurare al coniuge più debole un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto manente matrimonio, in sede di revisione il giudice non può procedere a una nuova e autonoma determinazione dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della determinazione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. In altre parole, la sussistenza di "giustificati motivi" sopravvenuti, in presenza dei quali può essere disposta la revisione della misura e delle modalità di erogazione dell'assegno o anche la cessazione dell'obbligo di corrisponderlo, va accertata alla stregua del criterio assistenziale, avuto riguardo ai "mutamenti delle condizioni e dei redditi dell'obbligato, dell'avente diritto o di entrambi", da valutare bilateralmente e comparativamente al fine di stabilire se abbiano determinato l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive situazioni economiche.

Quindi, la parte che chiede di essere esonerata dall'obbligo di corrispondere l'assegno postmatrimoniale deve dimostrare la impossibilità di farvi fronte per sopravvenute circostanze tali da alterare in suo sfavore il raffronto tra i redditi degli ex coniugi posto a base del provvedimento attributivo dell'emolumento o il venir meno del c.d. presupposto assistenziale, ossia della mancanza di mezzi adeguati da parte dell'ex consorte; tenendo presente, come accennato, che detta mancanza non si identifica con una mera "situazione di bisogno", ma consiste nel garantire all'ex coniuge beneficiario, in via di principio anche economicamente autosufficiente, la conservazione di un tenore di vita analogo o approssimativamente simile a quello di cui godeva all'epoca dello scioglimento del vincolo coniugale.


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