Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

IL GIUDICE DI MERITO INVESTITO DELLA DECISIONE SU UN DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ DEVE AMMETTERE LE PROVE GENETICHE ED EMATOLOGICHE - Anche se non sia stato dimostrato l'adulterio (Cassazione Sezione Prima Civile n. 1610 del 24 gennaio 2007, Pres. Luccioli, Rel. Bonomo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 266 del 6 luglio 2006 - dopo aver tenuto conto, da un lato, dei progressi della scienza biomedica, che, ormai, attraverso le prove genetiche od ematologiche, consentono di accertare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione e, dall'altro, della difficoltà pratica di fornire la piena prova dell'adulterio, nonché dell'insufficienza di tale prova ad escludere la paternità - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre", alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.

In seguito a tale decisione il giudice del merito investito della decisione su un'azione di disconoscimento della paternità deve ammettere le prove tecniche anche se il marito non abbia dato la previa dimostrazione dell'adulterio commesso dalla moglie.


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