Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA RELAZIONE DI UN CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO PUŅ FORMARE OGGETTO DI SPECIFICHE CENSURE NEL RICORSO PER CASSAZIONE - Se la sentenza impugnata l'ha recepita (Cassazione Sezione Seconda Civile n. 13845 del 13 giugno 2007, Pres. Spadone, Rel. Colarusso).

La parte che addebita alla consulenza tecnica d'ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (e nella sentenza che l'ha recepita) ha, innanzitutto, l'onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente di ufficio. In definitiva, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività in base al ricorso.


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