Legge e giustizia: martedì 16 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA MANCATA INDICAZIONE DEL QUESITO DI DIRITTO AL TERMINE DI OGNI MOTIVO DEL RICORSO PER CASSAZIONE NE DETERMINA L'INAMMISSIBILITÀ - L'art. 366 bis cod. proc. civ. non ne consente la formulazione implicita (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 7258 del 26 marzo 2007, Pres. Nicastro, Rel. Vitrone; Cassazione Sezione Terza Civile n. 7402 del 27 marzo 2007, Pres. e Rel. Vittoria).

Sono state depositate le prime decisioni della Suprema Corte sull'applicazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (nuove norme sul processo civile in Cassazione),  entrato in vigore il 2 marzo 2006. Questa norma prescrive che, nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4 cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. La questione è stata affrontata in due decisioni dalla Suprema Corte, concernenti ricorsi proposti contro sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006.

Le Sezioni Unite Civili con sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007 (Pres. Nicastro, Rel. Vitrone) hanno affermato che il quesito di diritto deve essere formulato anche nei ricorsi avverso sentenze del Consiglio di Stato per motivi di giurisdizione. Pronunciando su un ricorso privo della formulazione di quesiti le Sezioni Unite hanno affermato che la questione di inammissibilità per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. è rilevabile d'ufficio. Il quesito - ha precisato la Corte - non può essere formulato implicitamente poiché la prescrizione formale introdotta dalla norma in esame - la quale richiede, a pena di inammissibilità, che l'illustrazione di ciascun motivo deve concludersi con la formulazione di un quesito di diritto anche nei ricorsi per motivi di giurisdizione o di competenza e anche nei ricorsi per violazione di legge quando si ponga in discussione una questione di stretto diritto - non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso. Una siffatta interpretazione - ha affermato la Corte - si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione che ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte, quesito che deve trovare la sua collocazione a conclusione dell'illustrazione di ciascun motivo di ricorso che, da sola, non è perciò sufficiente ai fini del rispetto della norma in esame; pertanto, pur non richiedendosi specifici requisiti di forma, deve pur sempre essere formulato, a conclusione dell'illustrazione di ogni singolo motivo ed in aggiunta ad essa, il quesito che deve segnare i confini della pronuncia del giudice.

La Sezione Terza Civile con sentenza n. 7402 del 27 marzo 2007 (Pres. e Rel. Vittoria), ha affermato che il quesito di diritto deve essere formulato anche nei ricorsi per regolamento di competenza; poiché nel caso in esame nessun motivo del ricorso si concludeva con la formulazione di un quesito la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.


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