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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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NEL PROCESSO DEL LAVORO L'ATTO DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE DEVE AVERE CONTENUTO DI UNA MEMORIA DIFENSIVA - Con i requisiti previsti dall'art. 416 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 5816 del 13 marzo 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Nobile).
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Nel rito del lavoro l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ., mentre l'atto di costituzione dell'opposto, che ha veste sostanziale di attore, è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quello di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, essendo tenuto l'opposto in tale atto difensivo ad articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all'art. 414 cod. proc. civ.
Conseguentemente, come è stato pure da ultimo precisato (Cass. n. 1548/2005) "Ove il ricorso per decreto ingiuntivo non rechi la precisa indicazione del petitum e/o della causa pretendi, l'opponente (convenuto) è in grado di conoscere la pretesa dell'opposto (attore) solo a seguito della costituzione in giudizio di quest'ultimo, sicché non può ritenersi tardiva la prova testimoniale articolata dall'opponente nella prima difesa successiva a tale costituzione."
In tale quadro va, quindi, applicato anche il principio generale, affermato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 11353/2004), in ordine alla "circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo", evidenziandosi, in specie, che dalla eventualità di una integrazione, all'atto della memoria di costituzione dell'opposto, degli elementi della domanda dallo stesso azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, consegue lo spostamento, in tal caso, della necessaria "circolarità" degli oneri, per l'opponente, alla prima difesa successiva.
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