Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IN MATERIA DI PROCEDURE SELETTIVE NEL PUBBLICO IMPIEGO LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO È LIMITATA ALLE CONTROVERSIE SUI CONCORSI PER SOLI INTERNI - Quando non comportino il passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 5079 del 6 marzo 2007, Pres. Vittoria, Rel. Toffoli).

Per quanto riguarda la giurisdizione nelle procedure selettive concorsuali per la copertura di posizioni lavorative nell'ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato queste Sezioni unite hanno delineato il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate (spettando, poi, al giudice del merito l'eventuale verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura della selezione all'esterno); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive oppure di passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area.


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