Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NON SI PUÒ PRODURRE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO UN DOCUMENTO COMPROVANTE L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - Se nel giudizio di primo grado non siano stati acquisiti altri elementi di prova (Cassazione Sezione Lavoro n. 4135 del 22 febbraio 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Balletti).

In materia di prova sull'interruzione della prescrizione, le Sezioni Unite della Suprema Corte - componendo il contrasto giurisprudenziale in materia - hanno statuito che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.

La definizione dell'eccezione di interruzione come eccezione in senso lato comporta conseguenze in ordine alla rilevabilità ex officio e alla diversa configurabilità dell'onere di proposizione, ma non determina la facoltà di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l'asserita interruzione, ove una qualche prova in proposito non sia stata acquisita, né il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado.

Nel rito del lavoro il potere officioso di acquisizione documentale è destinato a vincere, in relazione alla verifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado, al fine dell'accertamento della verità materiale che, nelle controversie soggette a tale rito, prevale sul rigido criterio delle preclusioni applicabile nel rito ordinario; ne consegue che, da un lato, ove elementi di prova siano già presenti, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, dato che la prova "nuova", disposta d'ufficio, altro non è se non l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori che siano già nella realtà del processo, mentre, con riferimento a prove propriamente nuove (cioè non acquisite in primo grado), esse sono ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., ove siano indispensabili e siano, però, destinate a dimostrare fatti già allegati e discussi fra le parti in primo grado.


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