Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

L'ATTIVITÀ DEL CONSULENTE DI PARTE VA SVOLTA IN CONTRADDITTORIO NEL CORSO DELLA CONSULENZA D'UFFICIO - Non in un momento successivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 3926 del 20 febbraio 2007, Pres. Sciarelli, Rel. De Matteis).

 I compiti del consulente tecnico di parte sono definiti dall'art. 201 cod. proc. civ.: egli assiste alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza ed alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del giudice, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. Il principio di concentrazione che caratterizza il processo del lavoro impone che il ruolo del consulente di parte sia svolto nel corso della consulenza d'ufficio, in contraddittorio ed in ausilio al consulente d'ufficio, e non a posteriori, quasi come un atto di gravame contro le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio

 


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