Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA DECISIONE SULLA LEGITTIMITÀ DELLA REVOCA, DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELL'INCARICO CONFERITO AD UN PROFESSIONISTA, RIENTRA NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - Si tratta di materia contrattuale (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 4 del 3 gennaio 2007, Pres. Carbone, Rel. Vidiri).

La Provincia di Messina dopo aver conferito, ad alcuni professionisti, con la firma di un disciplinare, l'incarico di controllare gli impianti termici, ha deliberato la revoca di tale incarico per ragioni di autotutela. I professionisti hanno chiesto al Tribunale di Messina di accertare che la Provincia aveva illegittimamente risolto il rapporto di collaborazione professionale con loro stabilito e di condannarla al risarcimento del danno. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione sostenendo che i professionisti chiedevano al giudice ordinario l'annullamento della delibera di revoca degli incarichi e che questo tipo di pronuncia era riservato al giudice amministrativo. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Messina hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendo il diritto dei professionisti al risarcimento del danno. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 4 del 3 gennaio 2007, Pres. Carbone, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso. Il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia e l'iscrizione al relativo albo) - ha affermato la Corte - costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - pur nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell'incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario.

La pubblica amministrazione - ha osservato la Corte - ha operato nel caso in esame iure privatorum e la sua condotta va, dunque, valutata analogamente a quella di un soggetto privato.


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