Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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UNA SOCIETÀ HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER LESIONE DELLA SUA IMMAGINE - In misura da determinarsi equitativamente (Cassazione Sezione Terza Civile n. 12929 del 4 giugno 2007, Pres. Di Nanni, Rel. Frasca).

Nel 1994 la società I.R. si è vista negare un finanziamento di alcune decine di miliardi di lire perché a suo nome risultava registrata, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, una posizione di sofferenza per circa due milioni di lire a causa di una segnalazione, poi risultata erronea, fatta dalla Banca d'America e d'Italia. In seguito a ciò la società I.R. ha chiesto, nel 1998, al Tribunale di Napoli di condannare la Banca d'America e d'Italia al risarcimento dei danni per lesione dell'immagine e aggravamento della posizione patrimoniale, nella misura complessiva di 25 miliardi di lire. Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, in quanto ha ritenuto mancante la prova del danno. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli che ha fra l'altro ritenuto indimostrata l'esistenza di un pregiudizio per la lesione della reputazione commerciale della società attrice. La I.R. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 12929 del 4 giugno 2007, Pres. Di Nanni, Rel. Frasca) ha accolto il ricorso. La Corte napoletana - ha osservato la Cassazione - che era stata richiesta di riconoscere nel fatto della indebita segnalazione alla Centrale Rischi sia un danno all'immagine come tale e, quindi, non patrimoniale, sia un danno all'immagine in senso economico e, quindi, patrimoniale, non ha riconosciuto il primo, che, invece, in forza dei rilievi svolti era riconoscibile e doveva liquidarsi equitativamente.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Napoli ed ha rinviato la causa ad altra Corte per nuovo esame, enunciando il seguente principio di diritto: "Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso". 


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