Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

L'OCCULTAMENTO DI FATTI SIGNIFICATIVI PUÒ ATTRIBUIRE PORTATA DIFFAMATORIA ALLA CRONACA GIORNALISTICA - In quanto altera la verità (Cassazione Sezione Terza Civile n. 11259 del 16 maggio 2007, Pres. Preden, Rel. Filadoro).

 Il giudizio di liceità della cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale - ed apparente - correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce.

Ogni accostamento di notizie vere è lecito, se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. Sul giornalista grava l'onere - anche processuale - di dimostrare la bontà del metodo di lavoro usato, la diligenza approntata, la attendibilità delle fonti utilizzate. E' legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, che non può ritenersi rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.


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