Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

IL DIRITTO DI CRONACA NON È CORRETTAMENTE ESERCITATO SE SI TACCIONO CIRCOSTANZE RILEVANTI - Che possano mutare il significato dei fatti riferiti (Cassazione Sezione Terza Civile n. 6973 del 22 marzo 2007, Pres. Fiduccia, Rel. Marrone).

Il diritto di cronaca (e di critica) è la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, anche lesivi della reputazione, sancito in linea di principio dall'art. 21 Cost. e regolato dalla L. 8 febbraio 1948 n. 47. Esso è considerato legittimamente esercitato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità quando ricorrano le seguenti condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente collegati ai primi da mutarne completamente il significato; c) forma civile dell'esposizione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire, improntata a serena obiettività, almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (continenza).


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