Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

LA CRITICA SI DISTINGUE DALL'INSULTO PERCHÉ È ARGOMENTATA - E non deve trascendere in attacchi personali (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 11662 del 20 marzo 2007, Pres. Pizzuti, Rel. Fumo).

Ciò che distingue la critica dall'invettiva (o dall'insulto) è il fatto che la prima è argomentata, il secondo è gratuito. Per ritenersi validamente (e non solo formalmente) argomentato, un giudizio critico deve essere corredato da una "spiegazione" che renda manifesta al destinatario del messaggio la ragione della censura. Come è ovvio, non è necessario che tale destinatario (e, dunque, l'interprete e, dunque, il giudicante) condivida l'iter argomentativo e/o le conclusioni del criticante, essendo sufficiente che l'uno e le altre presentino un carattere minimo di logicità e non contrastino col senso comune.

Insomma il diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, essendo poi l'agente libero, entro i limiti sopra indicati, di trarre le conclusioni che ritiene corrette.L'esimente del diritto di critica è senza dubbio configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati.


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