Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL CESSIONARIO DELL'AZIENDA RISPONDE SOLTANTO DEI DEBITI DEL CEDENTE VERSO I LAVORATORI IN SERVIZIO - L'art. 2112 cod. civ. deve essere interpretato in conformitą con la direttiva comunitaria n. 77/187 del 14 febbraio 1977 (Cassazione Sezione Lavoro n. 12899 del 19 dicembre 1997, Pres. Buccarelli, Rel. Mercurio).

La parrucchiera P.C., dipendente della ditta A. L., cessato il rapporto di lavoro, ha sottoscritto con il titolare dell’azienda una conciliazione in sede sindacale con la quale egli si è obbligato a pagarle la somma di lire 15 milioni. Successivamente l’azienda è stata ceduta all’imprenditore A. N.. Non avendo ottenuto il pagamento della somma prevista dal verbale di conciliazione, P.C. ha ottenuto dal Pretore di Genova un decreto ingiuntivo nei confronti del cessionario dell’azienda, invocando l’art. 2112 cod. civ. secondo cui, in caso di trasferimento dell’azienda, "l’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento". A. N. ha proposto opposizione sostenendo l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’art. 2112 cod. civ., in quanto il lavoratore non era addetto all’azienda nel momento del trasferimento, perché il rapporto di lavoro era cessato in precedenza. Inoltre A. N. ha sostenuto l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’art. 2560 cod. civ., norma di carattere generale, secondo cui l’acquirente dell’azienda risponde dei debiti pregressi se essi risultano dai libri contabili obbligatori, in quanto il debito verso P.C. non era stato registrato nella contabilità. Il Pretore ha rigettato l’opposizione. Il Tribunale di Genova ha accolto l’appello di A. N., in quanto ha ritenuto che l’art. 2112 cod. civ. si applichi soltanto a favore dei lavoratori in servizio al momento della cessione dell’azienda.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12899 del 19 dicembre 1997, Pres. Buccarelli, Rel. Mercurio) ha rigettato il ricorso del lavoratore affermando che l’attuale testo dell’art. 2112 cod. civ. deve essere interpretato in base alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 77/187 del 14 febbraio 1977. L’art. 3, punto 1 prima parte, di tale direttiva - ha osservato la Corte - prevede, in maniera esplicita, che, nel caso di trasferimento d’azienda ad un nuovo soggetto imprenditore, siano trasferiti al cessionario obblighi (o diritti) del cedente derivanti da un rapporto di lavoro che sussista alla data del trasferimento. Poiché con il nuovo testo dell’art. 2112 cod. civ. il nostro legislatore ha dato esecuzione alla direttiva comunitaria, l’applicazione della norma italiana deve avvenire in conformità con quanto disposto dalla Comunità Europea. La Suprema Corte ha richiamato anche l’interpretazione data alla direttiva n. 77/187 dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze 7.2.1985 in causa n. 19/83 e 11.7.1985 in causa n. 105/84. Sul punto la Corte di Giustizia Europea ha affermato che "interpretando l’art. 3.1 della direttiva n. 77/187 letteralmente nelle varie versioni linguistiche, si evince che essa contempla i diritti e gli obblighi dei soli lavoratori il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro sussista alla data del trasferimento, non già quelli di coloro che non sono più dipendenti dell’impresa al momento del trasferimento".  


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