Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA DECORRENZA DEL TERMINE DI 60 GIORNI PER L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO DEVE RITENERSI SOSPESA PER EFFETTO DELLA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA RICHIESTA DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - Contrasto di giurisprudenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 14087 del 19 giugno 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Di Nubila).

Giovanni B. dipendente della s.p.a. Fiart Mare è stato licenziato con motivazione riferita al superamento del periodo di comporto per malattia. La lettera di licenziamento gli è pervenuta il 17 aprile 1998. Circa quaranta giorni dopo, il 27 maggio 1998, egli ha depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli la richiesta del tentativo preventivo di conciliazione prevista dall'art. 410 cod. proc. civ., manifestando l'intenzione di impugnare il licenziamento davanti al Tribunale di Napoli, in quanto a suo avviso il periodo di comporto non poteva ritenersi esaurito. Con lettera pervenuta il 22 giugno 1998 la Direzione Provinciale ha comunicato alla Fiart Mare la richiesta avanzata dal lavoratore. Poiché il tentativo di conciliazione non ha avuto esito, Giovanni B., con ricorso del 30 settembre 1998 ha chiesto al Tribunale di Napoli di annullare il licenziamento. L'azienda si è difesa sostenendo, tra l'altro, che il lavoratore doveva ritenersi decaduto dal diritto di chiedere l'annullamento del licenziamento, in quanto non le aveva comunicato l'impugnazione nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604/66 e la Direzione Provinciale del Lavoro le aveva dato notizia della richiesta del tentativo di conciliazione il 22 giugno 1998, ossia quando il termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento era scaduto da sei giorni. La difesa del lavoratore ha replicato facendo presente di avere depositato la richiesta del tentativo di conciliazione prima della scadenza del termine previsto dall'art. 6 della legge n. 604/66 e sostenendo l'applicabilità dell'art. 410, secondo comma cod. proc. civ. secondo cui "la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza".

Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Napoli hanno ritenuto la tardività dell'impugnazione del licenziamento rilevando che la comunicazione all'azienda da parte della Direzione Provinciale del Lavoro della richiesta del tentativo di conciliazione era avvenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge n. 604/66 e che l'effetto sospensivo della decadenza non può verificarsi prima della ricezione da parte del datore di lavoro della comunicazione dell'impugnazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14087 del 19 giugno 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Di Nubila) ha accolto il ricorso ponendosi in consapevole contrasto con altre decisioni della stessa sezione (n. 20153 del 18.10.2005 e n. 11116 del 15.5.2006, pubblicata quest'ultima da Legge e Giustizia nel lancio del 6 giugno 2006) ed affermando che il termine di decadenza previsto dall'art. 6 legge n. 604/66 deve ritenersi sospeso per effetto della comunicazione da parte del lavoratore all'Ufficio del Lavoro della richiesta di tentativo preventivo di conciliazione. L'eventuale ritardo dell'Ufficio del Lavoro nel comunicare la richiesta all'azienda - ha affermato la Corte - non deve avere conseguenze negative per il lavoratore.

Pubblichiamo nella Sezione Documenti il testo integrale della sentenza della Suprema Corte. 


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