Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE, IL DATORE DI LAVORO DEVE PROVARE DI AVERE APPLICATO CORRETTAMENTE I CRITERI DI SCELTA - Raffrontando la posizione del lavoratore licenziato con quella dei dipendenti rimasti in servizio (Cassazione Sezione Lavoro n. 8307 del 10 aprile 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).

Nell'estate del 1994 la società Adivar ha effettuato una riduzione del personale, applicando la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991. Essa ha concordato con le organizzazioni sindacali, quali criteri di scelta per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, il possesso dei requisiti per il pensionamento ovvero la minore permanenza in mobilità ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico. Uno dei licenziati, Antonio M., ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma sostenendo che l'azienda non aveva correttamente applicato i criteri di scelta, in quanto aveva mantenuto in servizio lavoratori più vicini di lui al pensionamento e indicando in particolare i nomi di due di costoro. L'azienda si è difesa sostenendo di avere correttamente applicato i criteri di scelta e dimostrando che i due lavoratori indicati da Arturo M. erano stati mantenuti in servizio perché più lontani di lui dal pensionamento. Il Pretore ha rigettato la domanda. La Corte di Appello di Roma ha accolto l'impugnazione proposta dal lavoratore ed ha dichiarato illegittimo il licenziamento, osservando che l'azienda non avrebbe dovuto limitarsi a comprovare l'esatta applicazione dei criteri di scelta con riferimento alle due persone mantenute in servizio indicate da Antonio M., ma avrebbe dovuto dimostrare - e non l'aveva fatto - che tutti i lavoratori mantenuti in servizio erano stati correttamente esclusi, in base a tali criteri, dal licenziamento. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la Corte di Appello di Roma, tra l'altro, per avere pronunciato "ultra petita", in quanto avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare la posizione delle due persone rimaste in servizio indicate dal lavoratore licenziato e non avrebbe dovuto addossarle l'onere di provare la correttezza delle scelte con riferimento a tutto il personale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8307 del 10 aprile 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso. Il vizio di ultra ed extra petizione - ha affermato la Corte - ricorre soltanto allorquando il giudice pronunzia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronunzia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma di rilevare altresì, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. Nel caso di specie - ha osservato la Corte - il giudice d'appello - a seguito di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e sulla base dei fatti ritualmente accertati - facendo una puntuale applicazione della normativa giuridica riguardante la legge n. 223 del 1991 e dei principi codicistici sull'onere della prova, ha nel rispetto della causa petendi e del petitum deciso la controversia sottoposta al suo esame, con una motivazione, che per presentarsi congrua, priva di salti logici e rispettosa della normativa in materia, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.


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