Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ATTIVITÀ DEL GIORNALISTA "COLLABORATORE FISSO" ATTIENE A UNO SPECIFICO SETTORE INFORMATIVO - In base all'art. 2 CNLG (Cassazione Sezione Lavoro n. 1092 del 20 gennaio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. Lupi).

Il giornalista Enzo C. è stato richiesto, nel luglio 1997, dai responsabili del TG3 di lavorare per il nuovo programma giornalistico "Morning News" realizzato con le immagini fornite dal circuito internazionale Eveline. Dopo avere lavorato quotidianamente e a tempo pieno sino al 28 luglio 1997, provvedendo alla elaborazione di servizi dedicati agli avvenimenti di attualità, egli ha ricevuto una lettera di assunzione a termine per il periodo dal 29 luglio al 31 ottobre 1997 con la qualifica di collaboratore fisso (articolo 2 CNLG) che prevedeva 16 prestazioni mensili consistenti in testi, servizi e interviste, per la rubrica "Morning News". Egli ha continuato a lavorare quotidianamente e a tempo pieno come in precedenza fino al 31 ottobre 1997; nelle ultime settimane del contratto è stato impiegato anche per la realizzazione delle quattro edizioni del mattino del TG3, in sostituzione del capo servizio Claudio F. La Rai ha posto termine al rapporto alla prevista scadenza del 31 ottobre. Dopo avere invano richiesto di essere reintegrato nel posto di lavoro, offrendo la sua prestazione, egli ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare la nullità del termine apposto al suo contratto per vari motivi: mancanza del requisito di specificità del programma "Morning News", svolgimento dell'attività lavorativa con le modalità previste per la qualifica di redattore anziché con quelle, indicate nel contratto, di collaboratore fisso, inizio dell'attività lavorativa prima della data indicata nel contratto. Tra l'altro egli ha rilevato di essere un normale giornalista, privo di specifiche qualificazioni funzionali a particolari esigenze dei programmi e di avere prestato mansioni del tutto generiche, quali il reperimento dei materiali filmati, il montaggio, la preparazione della scaletta ecc. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma hanno ritenuto nullo il termine apposto al contratto ed affermato il diritto del giornalista di lavorare a tempo indeterminato. La Rai ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il termine apposto al contratto doveva ritenersi legittimo in quanto il programma "Morning News" aveva una sua specificità da ravvisarsi nella scelta di immagini fornite da circuito internazionale e nella utilizzazione di notizie offerte da agenzie estere. L'azienda ha inoltre osservato che il giornalista C. aveva particolari caratteristiche costituite dall'esperienza acquisita lavorando per una testata europea in quel tipo di programma e nella conoscenza delle lingue estere.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1092 del 20 gennaio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso osservando che i giudici di merito hanno correttamente accertato lo svolgimento, da parte del giornalista, di mansioni di redattore anziché di quelle di collaboratore fisso indicate nel contratto. Secondo il CNLG - ha affermato la Corte - l'attività del collaboratore fisso deve essere attinente a un settore specifico; tale non è certamente la partecipazione alla redazione di un notiziario avente per oggetto l'universo delle notizie provenienti dalle televisioni estere, attività che richiede l'apporto di un redattore ordinario di cui all'art. 1 del CNLG per la selezione e il commento delle notizie attinenti a ogni argomento. La Corte ha ritenuto privo di fondamento l'argomento della Rai secondo cui la specificità del programma doveva ravvisarsi nella sua natura sperimentale osservando che tale natura è una caratteristica ad ogni programma nuovo: l'oggetto del programma, notiziario giornaliero delle televisioni estere - ha aggiunto la Corte - lo rende tendenzialmente un programma fisso, la cui continuazione è affidata, come per ogni programma, al suo successo circostanza che esclude logicamente una programmata temporaneità; un notiziario mattutino sulle notizie provenienti dalle televisioni estere - ha rilevato la Corte - sia corretta o meno la qualifica di programma contenitore, manca di specificità, attesa l'universalità delle materie trattate; sul piano soggettivo, poi, la conoscenza dell'inglese e del francese e qualche esperienza professionale all'estero sono bagaglio professionale comune a molti giornalisti e non dava luogo alla necessità di avvalersi della collaborazione di Enzo C., che poteva essere sostituito da personale in pianta stabile.


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