Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA RAPPRESENTANZA IN AZIENDA NON È SUFFICIENTE CHE IL SINDACATO ABBIA SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO COLLETTIVO - Occorre un'effettiva partecipazione al processo di formazione dell'accordo (Cassazione Sezione Lavoro n. 26239 del 2 dicembre 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Curcuruto).

In base all'art. 19 St. Lav. le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Il sindacato autonomo Faisa ha chiesto alla Star, Società Trasporti Automobilistici Regionali, con sede in Lodi, il riconoscimento della propria rappresentanza sindacale aziendale, facendo presente di avere sottoscritto un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva. La Star ha rifiutato il riconoscimento. Il sindacato Faisa ha promosso davanti al Tribunale di Lodi un procedimento in base all'art. 28 St. Lav. per repressione di comportamento antisindacale. Nella fase cautelare il Tribunale ha rigettato il ricorso. Il sindacato ha proposto opposizione davanti allo stesso Tribunale che l'ha accolta dichiarando il carattere antisindacale del comportamento della Star S.p.A. consistente nel non riconoscere la rappresentanza sindacale aziendale costituita dalla Faisa. Questa decisione è stata impugnata dalla Star davanti alla Corte di Appello di Milano, che ha ritenuto fondata l'impugnazione ed ha pertanto escluso la configurabilità di un comportamento antisindacale.

La Corte di Milano ha motivato la sua decisione richiamando i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 244 del 1996, secondo cui l'art. 19 St. Lav. deve essere interpretato rigorosamente nel senso che, per potere costituire una rappresentanza sindacale aziendale, il sindacato deve dimostrare di avere partecipato attivamente al processo di formazione del contratto, dimostrando la capacità di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale. La Corte ha osservato che  nel caso in esame era risultato che la Faisa non aveva partecipato attivamente al processo di formazione del contratto aziendale, ma si era limitata a sottoscrivere un contratto negoziato da altri sindacati. La Faisa ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 19 St. Lav..

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 26239 del 2 dicembre 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Curcuruto) ha rigettato il ricorso. Il criterio selettivo desumibile dall'art. 19 St. Lav. - ha osservato la Corte - equivale in sostanza alla capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale; risulta evidente quindi che sotto tale aspetto la sottoscrizione di un testo negoziato e approvato da altre parti contrattuali non solo non indica una capacità di imporsi alla controparte ma costituisce significativo indizio del contrario, rappresentando in definitiva uno strumento autopromozione, compensativo di una situazione deficitaria sul piano degli effettivi rapporti di forza. Si comprende quindi che, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 244 del 1996, "non è sufficiente la mera adesione formale ad un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto" e si comprende anche, nel quadro del criterio di effettività dell'apporto negoziale, come, sempre secondo detta sentenza, "nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi" e si debba trattare, invece, "di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva". In conclusione, la tesi accolta dalla Corte territoriale - ha affermato la Cassazione - si muove indiscutibilmente nell'alveo della interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento.


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