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Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024
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GLI EFFETTI DI UN NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO CONCERNONO I RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO - Non possono modificare diritti acquisiti in precedenza da dipendenti cessati dal servizio (Cassazione Sezione Lavoro n. 25217 del 28 novembre 2006, Pres. Ravagnani, Rel. Picone).
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In seno alla giurisprudenza della Suprema Corte è definitivamente prevalso l'orientamento secondo il quale il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l'assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti; ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti, o ratificato, anche mediante comportamenti concludenti, la relativa attività negoziale.
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