Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

NEL CONTRATTO DI AGENZIA L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PREAVVISO NON PUÒ ESSERE SOSTITUITO CON IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITÀ - In base al nuovo testo dell'art. 1750 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 24274 del 14 novembre 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Picone).

In materia di contratto di agenzia il nuovo testo dell'art. 1750 c.c., introdotto con l'art. 3 d.lgs. 10 settembre 1991 n. 303, a differenza del testo previgente, non prevede la possibilità di sostituire l'adempimento dell'obbligo di preavviso con il pagamento di una corrispondente indennità.

Pertanto ove, nel contratto intercorso tra le parti, sia previsto il pagamento, in caso di mancato preavviso, di una determinata indennità, questa ha natura risarcitoria del danno cagionato dall'inadempi-mento dell'obbligo di preavviso; tale pattuizione ha cioè la funzione di una clausola generale con funzione di liquidazione preventiva del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio.


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