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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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SE IL RAPPORTO A TERMINE CONTINUA OLTRE LA SCADENZA STABILITA, LA SUCCESSIVA ESTROMISSIONE DEL LAVORATORE COSTITUISCE LICENZIAMENTO IN BASE ALLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - (Cassazione Sezione Lavoro n. 24273 del 14 novembre 2006, Pres. Senese, Rel. Di Cerbo).
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Secondo la legge n. 230 del 1962, non più in vigore, in caso di assunzione a termine, se il rapporto di lavoro si protrae oltre la scadenza contrattualmente prevista, esso diviene a tempo indeterminato. Pertanto il comportamento del datore di lavoro che, dopo tale trasformazione, ponga termine al rapporto non configura una disdetta, ma costituisce licenziamento, cui è applicabile l'art. 18 St. Lav.
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