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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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NELLA VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLA MANCANZA ADDEBITATA AL LAVORATORE SI PUÒ TENER CONTO DEL "DISVALORE AMBIENTALE" - In base all'art. 2119 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 22708 del 23 ottobre 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Nobile).
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Al fine di stabilire se una mancanza del lavoratore configuri, per la sua gravità, giusta causa di licenziamento, a termini dell'art. 2119 cod. civ., il giudice può attribuire rilevanza al "disvalore ambientale" del comportamento oggetto di addebito. All'interno del giudizio di proporzionalità, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e nel rispetto dei principi costituzionali e degli ulteriori standars valutativi rinvenibili nella disciplina collettiva e nella coscienza sociale, non è censurabile la valutazione della condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere per gli altri dipendenti dell'impresa a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi.
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