Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 276 DEL 2003 NON LEGITTIMA INCONDIZIONATAMENTE QUALSIASI FORMA DI INTERPOSIZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO - Come è dato desumere dagli articoli 20, 27, 28 e 84 (Cassazione Sezione Lavoro n. 21818 del 12 ottobre 2006, Pres. Mattone, Rel. Monaci).

In materia civile vale il principio "tempus regit actum" per cui deve essere applicata la normativa in vigore al momento in cui si sono verificati i fatti dedotti in causa. Pertanto il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 che all'art. 85 ha abrogato la legge n. 1369 del 1960 (con la quale fu introdotto il divieto di interposizione nei rapporti di lavoro subordinato) si applica soltanto ai fatti successivi alla sua entrata in vigore e non può essere invocato per legittimare situazioni di interposizione verificatesi in precedenza. Deve peraltro rilevarsi che il decreto legislativo n. 276 del 2003 non legittima incondizionatamente qualsiasi forma di interposizione nelle prestazioni di lavoro, come è dato desumere dagli articoli 20, 27, 28 e 84.


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