Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LICENZIAMENTO PER IRREGOLARITĄ NELLA COMPILAZIONE DI UNA NOTA DI CREDITO - Può essere annullato per eccessività della sanzione ove si tratti di mancanze non dolose, dovute a grossolana imprudenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 12022 del 26 novembre 1998, Pres. Sciarelli, Rel. Mercurio).

A.N. dipendente della S.p.A. Supermercati PAM con mansioni di addetto alla ricezione delle merci, è stato licenziato per avere accettato da un fornitore merce diversa da quella ordinata e compilato la relativa nota di credito con vari ammanchi, registrando anche merce non consegnata ed omettendo di registrare merce consegnata. Il Pretore di Torino ha annullato il licenziamento, in quanto ha ritenuto la sanzione eccessivamente grave rispetto alla mancanza commessa.

Questa decisione è stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Torino, il quale, pur riconoscendo la particolare importanza, per l’organizzazione aziendale, della "nota di credito" oggetto degli errori del dipendente, ha escluso che questi avesse agito con dolo o in malafede ed ha constatato che il comportamento negligente da lui tenuto non aveva causato al datore di lavoro danno patrimoniale in quanto, una volta riscontrati gli errori, l’azienda aveva pagato soltanto i prodotti consegnati; inoltre il fornitore, una volta avvertito dell’errore, non aveva frapposto difficoltà a regolarizzare e a fatturare regolarmente la fornitura. Il Tribunale, ravvisata quindi nel comportamento del lavoratore soltanto una grossolana imprudenza, senza secondi fini, e tenuto pure conto del fatto che in 25 anni di servizio egli non aveva riportato sanzioni disciplinari, ha ritenuto che la mancanza addebitata, pur meritevole di sanzione, non era stata di gravità tale da pregiudicare irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro nè da giustificare l’applicazione della massima sanzione disciplinare.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12022 del 26 novembre 1998, Pres. Sciarelli, Rel. Mercurio) ha rigettato il ricorso dell’azienda, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua decisione. Il riconoscimento, da parte del Tribunale, della particolare importanza di un documento quale la "nota di credito" - ha affermato la Corte - non contrasta con l’affermazione che il comportamento colposo consistito in errori nella compilazione di quel documento non integra, per le sue caratteristiche e modalità, mancanza così grave da giustificare una sanzione espulsiva.


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